Art. 493 c.c. — Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione
[1]L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.
[2]Per i beni mobili l'autorizzazione non e' necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva