Art. 119
[1]Soggetti obbligati al versamento dell'imposta (articolo 36 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l'eredita' col beneficio d'inventario e' obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria. 3. Fino a quando l'eredita' non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredita', o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'articolo 59. 4. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate puo' chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredita' a norma dell'articolo 481 del codice civile o la nomina di un curatore dell'eredita' giacente a norma dell'articolo 528 dello stesso codice. 5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati. 6. Il regime di responsabilita' solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 89 e dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
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