Art. 497 c.c.
Mora nel rendimento del conto
[1]L'erede non puo' essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando e' stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.
[2]Dopo la liquidazione del conto, non puo' essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui e' debitore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva