Art. 500 c.c.
Termine per la liquidazione
L'autorita' giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, puo' assegnare un termine all'erede per liquidare le attivita' ereditarie e per formare lo stato di graduazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva