Art. 505 c.c.Decadenza dal beneficio

[1]L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario.

[2]Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli e' stato prefisso a norma dell'art. 500.

[3]La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

[4]In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario puo' essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art505 · fonte su Normattiva