Art. 508 c.c. — Nomina del curatore
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[1]Trascritta la dichiarazione di rilascio, il pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perche' provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.
[2]Il decreto di nomina del curatore e' iscritto nel registro delle successioni.
[3]Le attivita' che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva