Art. 512 c.c.
Oggetto della separazione
[1]La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.
[2]Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.
[3]La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva