Art. 52 c.c.
Effetti della immissione nel possesso temporaneo
[1]L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.
[2]Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva