Art. 525 c.c.
Revoca della rinunzia
Fino a che il diritto di accettare l'eredita' non e' prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non e' gia' stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva