Art. 526 c.c.
Impugnazione per violenza o dolo
[1]La rinunzia all'eredita' si puo' impugnare solo se e' l'effetto di violenza o di dolo.
[2]L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva