Art. 527 c.c.
Sottrazione di beni ereditari
I chiamati all'eredita', che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredita' stessa, decadono dalla facolta' di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva