Art. 53 c.c.
Godimento dei beni
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalita' delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva