Art. 533 c.c.
Nozione
[1]L'erede puo' chiedere il riconoscimento della sua qualita' ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
[2]L'azione e' imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva