Art. 534 c.c.
Diritti dei terzi
[1]L'erede puo' agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.
[2]Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.
[3]La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva