A differenza del precedente testo, nel quale gli effetti del possesso dei beni ereditarii erano fissati parte con una disposizione circa la restituzione dei frutti, che ripeteva analoga norma dettata in materia di possesso, e parte con un rinvio alle disposizioni sul possesso (artt. 80 e 81), mi sono limitato nel nuovo testo ad un rinvio generale alle disposizioni sul possesso, mantenendo qui soltanto la norma relativa alle ipotesi di alienazione ii buona fede di cose dell'eredità e quella che definisce il possessore in buona fede di beni ereditarii. Ho poi integrato la definizione in modo da coordinare la norma con l'art. 1147, aggiungendo una disposizione che esclude la buona fede se l'errore circa la qualità di erede dipende da colpa grave. Ho così sistemato la materia in un solo articolo (535). DEI LEGITTIMARI. Dei diritti riservati ai legittimari.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 260
Pur essendosi approvata - la collocazione di questo capo nella parte generale, in quanto le sue disposizioni si applicano anche nei casi di successione ab intestato, è stato proposto di considerare in ogni caso i diritti di legittima come quote di eredità. Non ho seguito il suggerimento, perchè sarebbe incongruente e contrario ai principii considerare successore universale il titolare di un diritto di usufrutto, qual'è il coniuge superstite. Ho anzi ritenuto opportuno modificare l'intestazione della sezione, non parlando più, come faceva il progetto, di «quota dovuta ai legittimari», espressione che serve a indicare propriamente il contenuto del diritto dell'erede, ma solo di «diritti riservati ai legittimari». Nel testo dell'art. 536 ho poi chiarito che la riserva può essere costituita o da una quota di eredità, quando naturalmente sia attribuita in piena proprietà, o da altri diritti successori. La norma corrisponde, del resto, a quella dell'art. 808 del codice del 1865, la quale stabiliva che la riserva dei figli, discendenti o ascendenti, è quota di eredità; ma è più precisa, in quanto distingue fra i legittimari che sono eredi, perchè viene loro riservala una quota in piena proprietà, e i legittimari che non sono eredi, perchè a loro è riservata solo una quota di usufrutto. La distinzione viene quindi correttamente impostata sul contenuto dei diritti riservati, a differenza del vecchio codice, che distingueva fra la riserva dei figli legittimi e degli ascendenti e quella dei figli naturali e del coniuge. Ho aggiunto un comma all'art. 536 per chiarire che i discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, hanno gli stessi diritti che la legge riserva ai figli legittimi e naturali. È vero che questa norma può sembrare superflua, in quanto il diritto di rappresentazione attribuisce ai rappresentanti la medesima posizione giuridica del rappresentato; tuttavia, poichè il secondo comma, dell'art. 467, a proposito della rappresentazione nella successione testamentaria, stabilisce che l'eventuale sostituzione disposta dal testatore - prevale sulla rappresentazione, ho preferito eliminare ogni dubbio, facendo risultare che - la sostituzione non può mai pregiudicare la legittima spettante ai discendenti. Nessuna innovazione è stata apportata per quanto riguarda le categorie dei legittimari, che rimangono quelle già stabilite dal codice del 1865. In vero è stata rappresentata l'opportunità di devolvere una quota di riserva, in mancanza di altri eredi necessari, all'Ente comunale di assistenza ovvero allo Stato perchè la destini a fini assistenziali, e ciò per affermare un principio di solidarietà civile; senonchè tale proposta è stata abbandonata, per la considerazione che lo Stato con l'imposta di successione incamera una parte notevole del patrimonio del defunto e con le entrate tributarie già provvede all'assistenza, che considera una sua funzione essenziale.