Art. 537 c.c.
[1]Riserva a favore dei figli ((...)).
[2]Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, ((...)) a questi e' riservata la meta' del patrimonio.
[3]Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli ((...)).
[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). 216
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 dicembre 2012, n. 219
216La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva