Art. 54 c.c.
Limiti alla disponibilita' dei beni
[1]Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessita' o utilita' evidente riconosciuta dal tribunale.
[2]Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva