Art. 542 c.c.
[1]Concorso di coniuge e figli.
[2]Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, ((...)) a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
[3]Quando i figli ((...)), sono piu' di uno, ad essi e' complessivamente riservata la meta' del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, e' effettuata in parti uguali.223 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
223Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 73, comma 1, lettera b)) che "All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: [...] b) al secondo comma le parole: ", legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse".
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva