Art. 543 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Ho soppresso la disposizione la quale riduceva la quota di usufrutto spettante al coniuge che concorra con figli legittimi, nel caso di passaggio a nuove nozze. Questo disfavore per i nuovi matrimoni sarebbe stato invero contrastante con le direttive demografiche della politica fascista ed avrebbe avuto pericolose ripercussioni morali, col favorire la creazione di famiglie illegittime. Non ho accolto la proposta di aggiungere un articolo per stabilire che quando vi siano figli di un precedente matrimonio, la quota di usufrutto del coniuge del binubo non può essere superiore a quella spettante a ciascuno dei figli legittimi. Una disposizione siffatta avrebbe sostanzialmente ristretto la capacità di succedere del coniuge del binubo. Ora sarebbe strano che la quota di riserva attribuita al coniuge, in considerazione di tale sua qualità, dovesse essere limitata per il fatto che egli concorra con figli nati dal precedente matrimonio del defunto. La limitazione si giustifica per quanto attiene ai lasciti sulla disponibile, ma non per la quota di riserva, che è stabilita dalla legge.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 265
Sono state suggerite alcune modificazioni all'art. 543, che regola il concorso del coniuge e dei figli naturali, nel senso di abolire la ripartizione in dodicesimi e di migliorare il trattamento dei figli naturali, lasciando inalterato quello del coniuge. Non ho seguito la proposta, perchè essa avrebbe sconvolto tutto il sistema del progetto, che assicura sempre almeno un terzo come quota disponibile e perchè ragioni di ordine sociale impongono che il favore per i figli naturali non venga spinto oltre giusti limiti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 266
Mi sono sembrate fondate, invece, le critiche mosse alla disposizione del progetto secondo la quale doveva ridursi a metà la quota di riserva del coniuge in caso di separazione consensuale. Questa norma infatti sarebbe inopportuna, poichè, se è vero che talvolta si addiviene alla separazione consensuale in caso di colpa di uno dei coniugi, per evitare strascichi giudiziari, è possibile che in colpa sia stato proprio il de cuius, sicchè si finirebbe col colpire il coniuge incolpevole.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art543 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 267