Ho migliorato la dizione del precedente testo degli articoli 550 e 551, sopprimendo ogni accenno di accettazione del legato. Questo, infatti, pel sistema del codice (art. 649), si acquista di diritto all'apertura della successione, e non occorre che sia accettato.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 269
Un problema, che ho ripreso in esame, è quello della sorte delle donazioni e dei legati in conto di legittima nell'ipotesi di rinunzia del beneficiato. Com'è noto, il codice del 1865 disponeva al riguardo che il rinunziante può ritenere la donazione o domandare il legato fino a concorrenza della porzione disponibile, mentre non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima. La norma, testualmente riprodotta nell'art. 338 del progetto preliminare, venne soppressa nel progetto definitivo perchè ritenuta superflua, in quanto nel nuovo sistema non è erede chi non accetta e solo l'erede è tenuto alla collazione e ha diritto alla legittima. L'esattezza di questo principio per quanto concerne il diritto alla legittima non è stata contestata. Tuttavia è stata espressa l'opinione che fosse preferibile ripristinare la disposizione relativa all'esonero dalla collazione da parte del rinunziante, per evitare il dubbio che egli possa ritenere la donazione o domandare il legato anche oltre il limite della quota disponibile. Tale proposta mi ha indotto a riesaminare l'opportunità di superare la soluzione tradizionale del problema, la quale è stata criticata quasi unanimemente dalla dottrina. È stato invero osservato che le conseguenze pratiche, a cui si perviene nell'applicazione della norma dell'art. 1003 del vecchio codice, sono spesso contrarie alla previdenza e alla volontà del padre di famiglia che abbia fatto delle assegnazioni in anticipazione di eredità, infatti, la rinunzia alla successione da parte di un figlio che sia stato beneficato con una donazione in conto di legittima, fa aumentare la quota di legittima degli altri figli e quindi può importare la riduzione di liberalità fatte dal de cuius a titolo di disponibile, che non sarebbero state soggette a riduzione se il legittimario avesse accettato. Ho riconosciuto pienamente fondati questi rilievi e quindi ho ritenuto necessario ricercare una diversa soluzione, che contemperasse i seguenti fondamentali principi: a) il rispetto della volontà del de cuius, che, facendo la donazione in conto di legittima, non intendeva nè precludersi la possibilità di attribuire a suo piacimento la disponibile, nè alterare la situazione degli altri legittimari; b) il principio che il rinunziante non deve ritenere nulla a titolo di legittima; c) il principio per il quale, poichè il rinunziante è considerato estraneo all'eredità, gli altri legittimati devono assorbire l'intera legittima; d) l'esigenza che gli eventuali beneficiari della disponibile non siano alla mercè del rinunziante. Un sistema possibile sarebbe stato quello di far gravare le donazioni o i legati in conto di legittima sulla porzione indisponibile; ma tale sistema mi è sembrato incongruo, perchè avrebbe procurato al rinunziante una posizione eccessivamente vantaggiosa. Questi, infatti, avrebbe potuto trattenere la legittima e l'eccedenza sulla disponibile, mentre secondo la regola del codice del 1865 non può trattenere nulla a titolo di legittima. Un altro sistema, che mi sono prospettato, è quello di disporre la risoluzione di qualunque donazione o legato in conto di legittima, per la parte corrispondente alla legittima; ma ho dovuto scartare anche questa soluzione perchè essa presenterebbe l'inconveniente di rescindere a distanza di tempo atti di liberalità fatti nell'ambito familiare, in contrasto con la presumibile volontà del disponente. Sono venuto quindi nella determinazione di adottare un quarto sistema; secondo il quale il legittimario rinunziante può trattenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti, sulla porzione disponibile, purchè però non pregiudichi le assegnazioni fatte dal testatore sulla disponibile che non sarebbero state soggette a riduzione se il legittimario fosse venuto alla successione. Pertanto, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario procedere a riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni, restano salve le assegnazioni che il de cuius ha fatte sulla disponibile e che non sarebbero state attaccate se il rinunziante fosse venuto alla successione; si riducono invece le donazioni e i legati fatti ad esso rinunziante. In sostanza, si modifica l'ordine nel quale deve essere proposta l'azione di riduzione da parte dei legittimari accettanti, i quali debbono rivolgersi contro, il rinunziante, rispettando le altre assegnazioni sulla disponibile. Non mi sembra contestabile l'equità di questa soluzione, che tiene nel dovuto conto le varie esigenze alle quali dianzi ho fatto cenno. Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 270