Art. 551 c.c.Legato in sostituzione di legittima

[1]Se a un legittimario e' lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli puo' rinunziare al legato e chiedere la legittima.

[2]Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualita' di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facolta' di chiedere il supplemento.

[3]Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se pero' il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art551 · fonte su Normattiva