Art. 568 c.c.
Successione dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva