Art. 57 c.c.
Prova della morte dell'assente
[1]Se durante il possesso temporaneo e' provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.
[2]Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva