Art. 579 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
A proposito della successione dei genitori al figlio naturale (art. 578), era stato espresso l'avviso di escludere il diritto di successione quando il rapporto di filiazione sia stato accertato in seguito a dichiarazione giudiziale, non sembrando giusto ammettere a godere dell'eredità un genitore che evidentemente non ha voluto riconoscere il figlio, tanto che è stata necessaria una sentenza. Non ho stimato conveniente seguire questa proposta, poichè, una volta stabilito il rapporto di filiazione naturale, sia in virtù del riconoscimento, sia in forza della dichiarazione giudiziale, esso non può non avere tutti i suoi effetti. Sarebbe ingiusta infatti che il rapporto di filiazione produca diritti a favore del figlio e non anche a favore del genitore, e perciò la deroga al principio che assimila, dal punto di vista degli effetti, il riconoscimento alla dichiarazione, non sarebbe perfettamente giustificata.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 280
Ha incontrato favore l'art. 122 del progetto definitivo concernente i diritti dei figli naturali non riconosciuti, siano essi riconoscibili o meno. A tali figli viene fatto un trattamento successorio diverso da quello fatto ai i riconosciuti o dichiarati. Essi hanno diritto, cioè, a un assegno vitalizio determinabile in proporzione delle sostanze ereditarie e del numero e della qualità degli eredi. L'assegno peraltro non può eccedere la rendita della quota, alla quale i figli avrebbero avuto diritto se fossero stati riconosciuti. Non ho difficoltà a chiarire, come è stato richiesto, che per «qualità degli eredi» si deve intendere non «qualità ereditaria», ma «grado e condizione economico-sociale degli eredi legittimi». Quanto alla natura dell'assegno, è ovvio che non si tratta dell'assegno alimentare previsto dall'art. 752, secondo comma, del codice del 1865. poichè, se anche normalmente esso avrà la finalità di assicurare gli alimenti al figlio, nulla esclude che sia concesso anche se questi non si trovi in stato di bisogno, e comunque può essere superiore alla misura del necessario, purchè sia contenuto nei limiti suaccennati. DELLA SUCCESSIONE DEL CONIUGE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 281
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art579 · fonte su Normattiva
Come ho già accennato, le notevoli innovazioni introdotte dal progetto per migliorare il trattamento del coniuge nelle varie ipotesi hanno riscosso, in genere, approvazione. Sono state, peraltro, fatte alcune osservazioni che mi hanno indotto a rivedere alcune disposizioni di questo capo. In primo luogo ho soppresso la norma che riduceva la quota spettante al coniuge, in caso di passaggio a nuove nozze, poichè, sebbene potesse avere una giustificazione in apprezzabili motivi d'ordine morale, si presentava come un disfavore per le ulteriori nozze ed era in contrasto con il principio affermato in materia testamentaria dall'art. 636 che considera illecita la condizione che impedisca le prime o le ulteriori nozze. La modificazione, del resto, è in armonia con quella già fatta in tema di successione necessaria nell'art. 542. Non ho poi mantenuto la diversità di trattamento, che il progetto faceva al coniuge, secondo che si trattasse della moglie o del marito, avvantaggiando sensibilmente la prima rispetto al secondo. Da un lato, infatti, ho considerato che nella società moderna la donna si trova spesso su di un piede di uguaglianza con l'uomo, in quanto frequentemente apporta con il suo lavoro un notevole contributo economico alla famiglia, e, d'altra parte, mi è sembrato pericoloso fare un trattamento privilegiato alla moglie, che essa conserverebbe anche passando a nuove nozze e cioè anche quando viene a trovare nuovi mezzi di vita entrando in altra famiglia.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 282