Art. 580 c.c.
[1]Diritti dei figli non riconoscibili.
[2]Ai figli aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredita' alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 maggio 1975, n. 151
40La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione".
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
223Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 79, comma 1, lettere a) e b)) che "All'articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "nati fuori del matrimonio"; b) la parola: "naturali", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva