Art. 585 c.c.
Successione del coniuge separato
[1]((Il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
[2]Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva