Art. 589 c.c.Testamento congiuntivo o reciproco

Non si puo' fare testamento da due o piu' persone nel medesimo atto, ne' a vantaggio di un terzo, ne' con disposizione reciproca.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art589 · fonte su Normattiva