Art. 1507 c.c. — Vendita congiuntiva di cosa indivisa
[1]Se piu' persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna puo' esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.
[2]La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato piu' eredi.
[3]Il compratore, nei casi sopra espressi, puo' esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto puo' esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva