Art. 59 c.c.Termine per la rinnovazione dell'istanza

L'istanza, quando e' stata rigettata, non puo' essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art59 · fonte su Normattiva