Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Limiti di applicazione - Esclusione per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena nonché dei principi di terzietà e imparzialità del giudice e del contraddittorio tra le parti - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199011).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di assise di Cassino in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., dell’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 33 del 2019. Contrariamente a quanto assume la Corte rimettente, non v’è ragione per negare alla regola incorporata nella disposizione censurata una solida ragionevolezza, perché la scelta legislativa di far dipendere l’accesso al giudizio abbreviato dalla sussistenza di una circostanza a effetto speciale esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata. Né l’esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l’ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee; e neppure può ritenersi irragionevole che essa stabilisca una medesima preclusione all’accesso al giudizio abbreviato per tutti gli imputati di reati punibili con la pena dell’ergastolo, poiché quest’ultima segnala un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale, che non è qui oggetto di censure, ha ritenuto di formulare. Quanto all’altro vizio prospettato dal giudice a quo, per cui la preclusione in parola risulterebbe ancora più irragionevole dopo l’entrata in vigore dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di ridurre di un sesto la pena inflitta nel caso in cui la sentenza di condanna resa in esito allo svolgimento di un giudizio abbreviato non sia stata impugnata né dall’imputato né dal suo difensore, l’ordinanza di rimessione non mostra di considerare la specificità che assume il principio di proporzionalità della pena nel caso del trattamento sanzionatorio del delitto di omicidio. Nel caso dell’omicidio, peraltro, la considerazione da prestare doverosamente a questi profili è acuita dalla circostanza che esso può essere connotato, nei casi concreti, da livelli di gravità notevolmente differenziati, con riguardo tanto al profilo oggettivo quanto a quelli soggettivi. Proprio la necessità, costituzionalmente avvalorata, di una graduazione quoad poenam, unitamente alla considerazione per i caratteri del fatto di reato contestato all’imputato nel giudizio a quo, chiariscono pertanto perché può ritenersi non fondata la censura sollevata dalla Corte rimettente, sia in relazione alla violazione del principio di ragionevolezza, sia con riguardo al connesso profilo di violazione del principio di rieducatività della pena. Quanto, infine, all’argomento per cui l’inammissibilità della richiesta di accesso al giudizio abbreviato sarebbe stata determinata senza un adeguato vaglio da parte del GUP, contrariamente a quanto richiesto dai principi del giusto processo, nell’impianto della riforma del 2019 la preclusione all’accesso al giudizio abbreviato dipende solo nella fase iniziale dalla valutazione del PM sull’oggetto della contestazione. Tale valutazione è poi oggetto di puntuale vaglio da parte dei giudici che intervengono nelle fasi successive del processo, ed è sempre suscettibile di correzione, quanto meno nella forma del riconoscimento della riduzione di pena connessa alla scelta del rito, come accade rispetto a ogni altro rito alternativo; questa affermazione vale anche per il giudizio immediato. (Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43104; O. 214/2021 - mass. 44330; O. 163/1992 - mass. 18330).
sentenza 2/2025massima n. 46624 Riguarda ancheart. 1 legge 33/2019
Processo penale - Giudizio abbreviato - Limiti di accesso - Divieto per delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Ammissione al rito dell'imputato seminfermo di mente - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'imputato minorenne, lesione del diritto alla salute e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199011).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'assise di Bologna in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost. - dell'art. 438, comma 1- bis , cod. proc. pen., come inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a ), della legge n. 33 del 2019, nella parte in cui non prevede che l'imputato seminfermo di mente per delitti puniti con l'ergastolo, riconosciuto parzialmente incapace di intendere o di volere al momento del fatto con perizia svolta in incidente probatorio, sia ammesso al rito abbreviato. Il divieto di giudizio abbreviato previsto dalla disposizione censurata è collegato alla comminatoria astratta della pena dell'ergastolo, mentre nessuna incidenza determina la circostanza che il giudice ritenga concretamente inapplicabile tale pena in seguito al giudizio di bilanciamento. Non sussiste pertanto la denunciata disparità di trattamento, perché l'elemento che vale ad impedire all'imputato seminfermo di mente, e non anche all'imputato minorenne, l'accesso al rito abbreviato non è da rinvenirsi nelle diverse conseguenze che discendono dalle rispettive attenuanti, quanto nella diversa regola di sistema - scaturente dalla sentenza n. 168 del 1994 - che impedisce di infliggere la pena perpetua al solo imputato minorenne. Non fondate sono anche le censure di violazione della finalità rieducativa della pena e della tutela della salute dell'imputato affetto da vizio parziale di mente, le quali si apprezzano non nell'ottica dell'accesso più o meno ampio al rito speciale, ma alla luce delle modalità di esecuzione della pena, posto che la misura di sicurezza deve essere conformata in modo da assicurare adeguati trattamenti e fattivo sostegno al riadattamento sociale del soggetto. ( Precedenti: O. 214/2021 - mass. 44330; S. 260/2020 - mass. 43104 - mass. 43106 - mass. 43107 - mass. 43108 - mass. 43109 - mass. 43110; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 168/1994 - mass. 20541 - mass. 20542 ).
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Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Revoca dell'ordinanza di sospensione del giudizio a quo - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente - Valutazione della rilevanza con riferimento al momento della prospettazione delle questioni.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento con il quale il Presidente della sezione procedente del Tribunale di Lecce ha disposto la prosecuzione del giudizio a quo nonostante la pendenza dell'incidente di costituzionalità non elide la perdurante rilevanza delle questioni prospettate, che deve essere valutata al momento dell'ordinanza di rimessione. Dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale si desume un principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, che come tale non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione; la rilevanza delle questioni deve pertanto essere vagliata ex ante , con riferimento al momento della loro prospettazione, e permane anche nell'ipotesi patologica in cui il giudice procedente - revocando l'ordinanza di sospensione del processo a quo durante lo svolgimento dell'incidente di costituzionalità - abbia successivamente ritenuto di poter decidere a prescindere dalla decisione della Corte costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 84 del 2021 e n. 270 del 2020 ).
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Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta condizionata ad una integrazione probatoria - Rigetto da parte del GIP - Possibilità, per l'imputato, nell'esame delle questioni preliminari, di riproporre la richiesta al giudice del dibattimento - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Erroneità delle premesse interpretative - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per erroneità delle premesse interpretative, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui il GIP rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari, riproporre la richiesta di rito alternativo al giudice del dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione del GIP ed ammettere il rito chiesto dall'imputato. Le modifiche apportate alle disposizioni censurate, rispettivamente, dalle leggi n. 33 del 2019 e n. 103 del 2017, hanno lasciato inalterato il loro contenuto precettivo in relazione alle parti non modificate, assicurando così la perdurante efficacia, senza soluzione di continuità, della sentenza n. 169 del 2003. La lacuna denunciata dal rimettente è pertanto insussistente, giacché l'imputato che si sia visto rigettare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato - in sede di udienza preliminare, ovvero dopo la notifica del decreto di giudizio immediato - ben può riproporla al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura. Una diversa soluzione ermeneutica, del resto, non solo sarebbe incompatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., ma si scontrerebbe con l'art. 136 Cost., violando il giudicato costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2003 e n. 922 del 1988; ordinanze n. 125 del 2020 e n. 105 del 2020 ).
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Processo penale - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Condizioni e limiti - Dilatazione dei tempi processuali priva di qualsiasi legittima ratio giustificativa - Impossibilità di sindacare le scelte discrezionali del legislatore (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa alla omessa previsione che l'imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo). (Classif. 199010).
Una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. può essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa. ( Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43108; S. 12/2016 - mass. 38706; S. 63/2009 - mass. 33224; S. 56/2009 - mass. 33203 ). (Nella specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Rimini in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 438, comma 1- bis , cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a ), della legge n. 33 del 2019, che non prevede che l'imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo. Il perseguimento della finalità che, rispetto ai reati più gravi previsti dall'ordinamento, sia celebrato un processo pubblico innanzi alla corte di assise e non a un giudice monocratico, rientra nel novero delle scelte discrezionali del legislatore, rispetto alle quali non è consentito alla Corte costituzionale sovrapporre la propria autonoma valutazione).
Riguarda ancheart. 1 legge 33/2019
Processo penale - Giudizio abbreviato - Divieto per gli imputati di delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Ragionevolezza e non arbitrarietà della scelta discrezionale del legislatore (nel caso di specie: manifesta infondatezza della questione). (Classif. 199011).
Non è manifestamente irragionevole o arbitraria la scelta legislativa di riconnettere il divieto di giudizio abbreviato alla comminatoria astratta della pena dell'ergastolo. Tale pena esprime infatti un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale, ha ritenuto di formulare. ( Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43109; O. 163/1992 - mass. 18330 ). (Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1- bis , cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett a, della legge n. 33 del 2019, che prevede l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo).
Riguarda ancheart. 1 legge 33/2019
Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Esclusione, a seguito di novella legislativa - Asserita applicazione ai fatti consumati successivamente alla vigenza della novella - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale della Spezia in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 438, comma 1- bis , cod. proc. pen., che preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. Il rimettente interpreta erroneamente l'art. 5 della legge n. 33 del 2019, secondo cui la novella - introdotta dal precedente art. 1, comma 1, lett. a ) -, applicandosi ai procedimenti concernenti i «fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore» della medesima va riferita ai reati consumatisi dopo tale data, anche allorché la condotta costitutiva del reato sia stata posta in essere prima, ma l'evento si sia verificato successivamente. È infatti evidente che la legge n. 33 del 2019 ha inteso derogare al principio generale tempus regit actum , dettando una disciplina transitoria speciale che confina espressamente la preclusione censurata ai soli procedimenti concernenti fatti commessi dopo la sua entrata in vigore; deroga che si giustifica in quanto la disciplina censurata, pur incidendo su disposizioni concernenti il rito, ha un'immediata ricaduta sulla tipologia e sulla durata delle pene applicabili in caso di condanna, e non può pertanto che soggiacere ai principi di garanzia che vigono in materia di diritto penale sostanziale, tra cui segnatamente il divieto di applicare una pena più grave di quella prevista al momento del fatto, come affermato anche dalla giurisprudenza EDU. Da ciò consegue che il giudice a quo avrebbe dovuto considerare applicabile all'imputato la disciplina processuale vigente al momento della condotta, e ammetterlo pertanto al giudizio abbreviato da lui richiesto. Se, in materia di successione di leggi processuali, vige, in via generale, il principio tempus regit actum - in forza del quale ciascun "atto" processuale è regolato dalla legge in vigore al momento dell'atto, e non da quella in vigore al momento in cui è stato commesso il fatto di reato per cui si procede - tuttavia una deroga a tale principio è giustificata con riferimento a tutte le norme processuali o penitenziarie che incidano direttamente sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato. Una delle rationes fondamentali del divieto di applicazione retroattiva di leggi penali che inaspriscano il trattamento sanzionatorio è infatti quella di assicurare che il consociato sia destinatario di un chiaro avvertimento circa le possibili conseguenze penali della propria condotta, sì da preservarlo da un successivo mutamento peggiorativo "a sorpresa" del trattamento penale della fattispecie, funzione che non può che essere riferita al momento del compimento della condotta, nel quale la norma esplica la sua capacità deterrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 230 del 2012 e n. 394 del 2006 ).
Prospettazione della questione incidentale - Asserita discrezionalità del legislatore nella configurazione degli istituti processuali - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1- bis , cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità in ragione, essenzialmente, della discrezionalità del legislatore nella configurazione delle preclusioni all'accesso ai riti abbreviati. L'eccezione attiene al merito delle questioni sollevate.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Esclusione, a seguito di novella legislativa - Denunciata violazione del diritto alla dignità e alla riservatezza, di difesa e del principio del giusto processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate Corte di assise di Napoli in riferimento agli artt. 24 «anche in relazione agli artt. 2, 3 e 27», e 111, primo comma, Cost., dell'art. 438, comma 1- bis , cod. proc. pen., che preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. L'accesso ai riti alternativi costituisce parte integrante del diritto di difesa - che nel caso di specie si assume violato - soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni; di talché, seppure esso deve essere garantito - quanto meno nel recupero dei vantaggi sul piano sanzionatorio che l'accesso tempestivo al rito avrebbe consentito - ogniqualvolta il rito alternativo sia stato ingiustificatamente negato a un imputato - per effetto di un errore del PM nella formulazione dell'imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza, ovvero di una modifica dell'imputazione nel corso del processo -, tuttavia, dall'art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento processuale penale. Neppure sussiste la lamentata violazione del diritto alla dignità e alla riservatezza dell'imputato, sebbene la pubblicità delle udienze sia concepita, anche in via convenzionale (artt. 6, comma 1, CEDU, 47, comma 2, CDFUE e art. 14, comma 1, Patto internazionale dei diritti civili e politici), come una sua garanzia soggettiva. Nei processi relativi ai reati più gravi, che maggiormente colpiscono l'ordinata convivenza civile e addirittura ledono il nucleo dei diritti fondamentali delle vittime, il mero consenso dell'imputato non basta infatti a fondare un suo diritto costituzionale - opposto, e anzi speculare, al suo diritto alla pubblicità delle udienze - alla celebrazione di un processo "a porte chiuse", al riparo del controllo dell'opinione pubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2020 e n. 373 del 1992 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, se è ben vero che la facoltà di chiedere i riti alternativi - quando è riconosciuta - costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive, di esercizio del diritto di difesa, è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non ne vulnera il nucleo incomprimibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2015, n. 273 del 2014, 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 219 del 2004 e n. 148 del 2004 ). La dimensione di diritto fondamentale - quale garanzia soggettiva dell'imputato e del suo diritto di difesa - riconosciuta alla pubblicità dei processi dalle carte internazionali dei diritti alle quali il nostro ordinamento è vincolato non esaurisce la ratio del principio medesimo, che nel suo nucleo essenziale costituisce altresì - sul piano oggettivo-ordinamentale - un connotato identitario dello stato di diritto, in chiave di garanzia di imparzialità ed obiettività di un processo che si svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica, quale corollario sia del principio secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101, primo comma, Cost.), sia della garanzia di un giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) ( Precedente citato: sentenza n. 373 del 1992 ).
Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Esclusione - Denunciata violazione dei principi convenzionali dell'equo processo e della prevedibilità della legge - Carente motivazione - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di assise di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, dell'art. 438, comma 1- bis , cod. proc. pen., che preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. L'unica decisione citata a supporto del principio del giusto processo è quella della Corte EDU, 8 dicembre 2015, Mihail-Alin Podoleanu contro Italia - per cui gli Stati contraenti non sono costretti dalla Convenzione a prevedere delle procedure semplificate, lasciando intenzionalmente aperta la questione se i principi dell'equo processo impongano di non privare arbitrariamente un imputato della possibilità di chiederne l'adozione -, ma che non viene in considerazione nel caso di specie, in cui si discute piuttosto della legittimità costituzionale della scelta legislativa di precludere in radice l'accesso al giudizio abbreviato agli imputati di reati puniti con l'ergastolo. Scelta legislativa, quest'ultima, che non sembra incontrare alcun ostacolo sul piano convenzionale.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Esclusione, a seguito di novella legislativa - Denunciata violazione dei principi di presunzione di non colpevolezza e della ragionevole durata del processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 438, comma 1- bis , cod. proc. pen., nonché dell'art. 3 della legge n. 33 del 2019, il primo che preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo, e il secondo che - abrogando il secondo e il terzo periodo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. -, ha eliminato le pene eventualmente applicabili in luogo dell'ergastolo (con o senza isolamento diurno) in esito al giudizio abbreviato. La preclusione del giudizio abbreviato è oggetto di puntuale vaglio da parte dei giudici che intervengono nelle fasi successive del processo, ed è sempre suscettibile di correzione, quanto meno nella forma del riconoscimento della riduzione di pena connessa alla scelta del rito. Né esiste un diritto di rango costituzionale ad accedere a qualsiasi rito alternativo per qualunque imputato, potendo l'ordinamento processuale condizionarne l'accesso alla discrezionalità del legislatore, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Inoltre, l'inflizione della pena presuppone sempre la prova della responsabilità dell'imputato, che dovrà in ogni caso essere oggetto di puntuale dimostrazione da parte del PM, al metro dello standard probatorio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (art. 533 cod. proc. pen.); infine, va considerato che nemmeno nel giudizio ordinario l'imputato sarà indefettibilmente punito con la pena dell'ergastolo, ove ritenuto colpevole, ben potendo essergli riconosciute anche in quella sede circostanze attenuanti che potrebbero determinare l'applicazione di una pena detentiva temporanea. Quanto, infine, all'ultimo parametro evocato, la nozione di "ragionevole" durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici - e tra loro confliggenti - interessi pubblici e privati coinvolti, su uno sfondo fattuale caratterizzato da risorse umane e organizzative necessariamente limitate; pertanto, alla luce delle legittime finalità perseguite dal legislatore, per cui è opportuna la celebrazione di processi pubblici innanzi alle corti di assise per i reati puniti con l'ergastolo, non può ritenersi che la dilatazione dei tempi medi di risoluzione dei processi relativi a questi reati, pur certamente prodotta dalla disciplina censurata, determini di per sé un risultato di "irragionevole" durata di tali processi. Occorre una cautela speciale nell'esercizio del controllo, in base all'art. 111, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l'obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo potrà essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2016, n. 159 del 2014, n. 63 del 2009 e n. 56 del 2009 ).
Riguarda ancheart. 3 legge 33/2019
Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Esclusione, a seguito di novella legislativa - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Piacenza e dalla Corte d'Assise di Napoli in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 438, comma 1- bis , cod. proc. pen., nonché, quanto al primo rimettente, dell'art. 3 della legge n. 33 del 2019, che, rispettivamente, preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo, e abroga il secondo e il terzo periodo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., eliminando le pene eventualmente applicabili in luogo dell'ergastolo (con o senza isolamento diurno) in esito al giudizio abbreviato. Non è irragionevole nel trattamento una disciplina processuale che precluda, in via generale, l'accesso al giudizio abbreviato a tutti indistintamente gli imputati dei reati puniti con l'ergastolo, poiché tale pena segnala un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale non oggetto di censure ha formulato. Quanto poi all'allegata disparità di trattamento che si creerebbe tra l'ipotesi in cui, in esito al dibattimento, dovesse essere riconosciuta l'insussistenza dell'aggravante dalla quale dipende la preclusione al giudizio abbreviato, e l'ipotesi in cui tale aggravante fosse bensì ritenuta sussistente ma "elisa", in forza dell'art. 69 cod. pen., da una o più circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti, tale situazione è comune alla generalità delle ipotesi in cui la legge penale, sostanziale o processuale, subordina l'applicazione di un dato istituto alla condizione che sia prevista una determinata pena massima per il reato per cui si procede. La regola generale di cui all'art. 4 cod. proc. pen. - per cui, ai fini della determinazione di tale pena massima si tiene conto delle sole circostanze aggravanti a effetto speciale, ma non di quelle attenuanti che possano egualmente concorrere nel caso concreto -, seguita anche dalla norma censurata, ha una solida ragionevolezza, esprimendo un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata. Né appaiono manifestamente irragionevoli o arbitrarie la finalità perseguita - cioè conseguire un generale inasprimento delle pene concretamente inflitte per reati punibili con l'ergastolo, precludendo la possibilità per i relativi imputati di accedere al giudizio abbreviato e al conseguente sconto di pena -, né i mezzi individuati per raggiungerle, ciò anche con riferimento alle ipotesi in cui l'imputato abbia reso piena confessione durante le indagini, e i fatti risultino già compiutamente accertati. ( Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2015 e n. 176 del 1991; ordinanze n. 455 del 2006 e n. 163 del 1992 ).
Riguarda ancheart. 3 legge 33/2019
Processo penale - Giudizio abbreviato - Competenza del Giudice dell'udienza preliminare anche per i delitti di competenza della Corte di assise - Denunciata violazione dei principi di sovranità popolare, del giudice naturale precostituito per legge e dei principi relativi alla funzione giurisdizionale e del giusto processo, nonché del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen, censurato, in riferimento agli artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111 Cost., nella parte in cui demanda al giudice dell'udienza preliminare lo svolgimento del giudizio abbreviato anche nei procedimenti di competenza della corte di assise. Non è violato il principio del giudice naturale, da intendersi come quello prefigurato dalla legge secondo criteri generali che appartengono alla discrezionalità legislativa: entro tali limiti non può essere motivo di censura la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione che possa essere rivendicata da uno o dall'altro organo della giurisdizione. Specificatamente, va esclusa la "costituzionalizzazione" della corte di assise come giudice naturale per i reati di sua competenza, con qualunque rito siano svolti i relativi processi, posto che spetta al legislatore ordinario stabilire i tempi e i modi della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. L'attribuzione della competenza al giudice dell'udienza preliminare non è né arbitraria né irragionevole, restando nell'area delle scelte discrezionali con cui il legislatore valorizza i connotati specifici del giudizio abbreviato, al cui governo può bastare un giudice monocratico. Inoltre, non vi è neppure una incompiuta predeterminazione per legge della competenza, poiché non si configura una situazione in cui il solo imputato sarebbe arbitro di scegliersi il giudice, posto che la scelta dell'imputato riguarda il rito, con tutte le sue caratteristiche. Non si configura nemmeno una lesione delle condizioni di parità delle parti, visto che la scelta del rito non reca pregiudizio agli interessi di cui la parte pubblica è portatrice. Infine, non sussiste lesione del diritto di difesa, sotto il profilo dei criteri di valutazione della prova, che sono identici sia per la corte d'assise nel giudizio ordinario che per il giudice monocratico nel giudizio abbreviato. - Sul giudice naturale precostituito per legge, ex multis , sentenze n. 460/1994, n. 305 e n. 217/1993, n. 375/1991, n. 135/1980, n. 88/1962, n. 29/1958; ordinanze n. 138/2008, n. 193/2003, n. 481/2002. - Sulla esclusione della lesione dei parametri evocati in relazione al giudizio abbreviato nel processo penale militare v., citata, sentenza n. 460/1994. - Sul giudizio abbreviato v. citata sentenza n. 691/1991.
Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine - Possibilità per l'imputato di chiedere il rito abbreviato - Omessa previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra imputati nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Inadeguata motivazione circa la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 516 e 517 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consentono all'imputato di accedere al rito abbreviato allorché il pubblico ministero abbia contestato, in dibattimento, un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine. Nella specie - in cui la richiesta del rito speciale ha riguardato solo il reato oggetto di nuova contestazione e non anche quello per cui l'imputato era stato originariamente chiamato a giudizio - il rimettente non ha tenuto conto del consolidato orientamento di legittimità secondo cui non è ammessa la richiesta di abbreviato "parziale": ciò rende inadeguata la motivazione circa la rilevanza della questione, posto che, applicando il suddetto orientamento, la richiesta di abbreviato dell'imputato risulterebbe comunque inammissibile e lo scrutinio di costituzionalità sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio a quo .
sentenza 67/2008massima n. 32211 Riguarda ancheart. 516 Codice di procedura penaleart. 517 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell'imputato subordinata ad integrazione probatoria - Possibilità per la parte civile di chiedere l'ammissione a prova contraria - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti e del contraddittorio nella formazione della prova nonché del diritto di difesa - Ordinanza priva di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede per il solo pubblico ministero, e non anche per la parte civile costituita, la possibilità di chiedere l'ammissione di prova contraria nel caso di giudizio abbreviato chiesto dall'imputato subordinatamente ad una integrazione probatoria. Infatti, dall'ordinanza di rimessione non risulta che il rimettente abbia accolto la domanda di accesso al rito e, finché detta domanda non sia valutata ed accolta, è posta prematuramente ogni questione riguardante il diritto alla prova che, nell'abbreviato, spetta alle parti diverse dall'imputato. - La necessità per il rimettente di fare immediata applicazione della norma censurata è condizione di ammissibilità della relativa questione di legittimità costituzionale: sul punto v., citate, ex multis , ordinanze n. 56/2007 e n. 142/2006. - Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 60/2008 e n. 421/2007.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Accoglimento della richiesta - Esclusione del responsabile civile - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, per disparità di trattamento della parte civile in relazione alle pretese risarcitorie, e della ragionevole durata del processo nonché del diritto di agire in giudizio - Difetto di rilevanza per avvenuta consumazione del potere decisorio del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 438 e 440 del medesimo codice, censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui dispone l'esclusione di ufficio del responsabile civile quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. Infatti, il giudice a quo , avendo dichiarato, dopo l'adozione del rito abbreviato, l'inammissibilità della richiesta di citazione del responsabile civile, ha già consumato il proprio potere decisorio facendo definitiva applicazione della norma censurata, con la conseguenza di rendere ininfluente, sotto il profilo della rilevanza, un'eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma stessa.
Riguarda ancheart. 87 Codice di procedura penaleart. 440 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell'imputato subordinata ad una integrazione probatoria - Ammissibilità della costituzione di parte civile - Possibilità per detta parte di chiedere l'ammissione di prova contraria - Preclusione - Asserita compromissione dell'accesso alla tutela dei diritti in sede giudiziaria - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché del principio del contraddittorio tra le parti nella formazione della prova - Omessa descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E'manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in ragione delle gravi carenze che segnano la descrizione dei fatti avvenuti nel giudizio principale, tali da precludere il necessario controllo della Corte in punto di rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza, vedi citata, ordinanza n. 101/2008.
Riguarda ancheart. 441 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione - Inclusione degli atti di investigazione difensiva - Lamentata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Questione sollevata in forma ancipite - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442, comma 1- bis , del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione. La questione, infatti, risulta formulata in termini di alternativa irrisolta tra tre diverse soluzioni - invocando, il giudice a quo, una pronuncia che vieti al difensore di depositare il fascicolo delle investigazioni difensive e di chiedere contestualmente il giudizio abbreviato, ovvero che consenta al giudice, nel caso di richiesta del rito alternativo, di dichiarare inutilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del difensore, o, ancora, che permetta al pubblico ministero, nell'ipotesi considerata, di chiedere l'ammissione della prova contraria - e, dunque, in forma ancipite. - In relazione all'inammissibilità delle questioni poste in forma ancipite v. citate, ex plurimis , ordinanze n. 363/2005, n. 192/2004, n. 299 e n. 128/2003.
sentenza 62/2007massima n. 31055 Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA DA PARTE DEL DIFENSORE DELL’IMPUTATO IRREPERIBILE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISCRIMINAZIONE TRA IMPUTATO IRREPERIBILE E IMPUTATO NON IRREPERIBILE, COMPRESSIONE DELLA DIFESA TECNICA - QUESTIONE SOLLEVATA DA RIMETTENTE CHE HA GIÀ FATTO APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, commi 3 e 5, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato possa essere esercitata anche dal difensore dell’imputato irreperibile non munito di procura speciale. Poiché dalle ordinanze di rimessione emerge che la richiesta di giudizio abbreviato è stata respinta in quanto il difensore dell’imputato irreperibile era privo della procura speciale prevista dall’art. 438, comma 3, cod. proc. pen., le questioni sono prive di rilevanza, avendo il rimettente già fatto applicazione della disposizione censurata. - Sulla inammissibilità di questioni sollevate dal giudice dopo avere fatto applicazione della disposizione censurata, v. le citate ordinanze nn. 264/2002, 215/2003 e 213/2004.
sentenza 57/2005massima n. 29194 PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA DA PARTE DEL DIFENSORE DELL’IMPUTATO IRREPERIBILE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA L’IMPUTATO PRESENTE O CHE HA RILASCIATO PROCURA SPECIALE E QUELLO IRREPERIBILE, VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELL’IMPUTATO IRREPERIBILE, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO CON RIFERIMENTO ALLA PREPARAZIONE DELLA DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato possa essere esercitata anche dal difensore dell’imputato irreperibile non munito di procura speciale. Premesso che la richiesta del rito abbreviato - giudizio che consente di definire il procedimento utilizzando come prova il risultato della attività di indagine compiuta unilateralmente dalle parti - così come quella di patteggiamento, rientra tra gli atti così detti personalissimi, che il legislatore ha riservato in via esclusiva all’imputato, in quanto determinano una non reversibile disposizione di diritti fondamentali e che, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, il rito abbreviato continua a costituire un modello alternativo al dibattimento che, da un lato, si fonda sull’intero materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari e, dall’altro, consente una limitata acquisizione di elementi meramente integrativi, sì da mantenere la configurazione di rito ‘a prova contratta’, non è privo di ragionevolezza che il legislatore, nel modificare l’istituto del giudizio abbreviato, abbia mantenuto la precedente disciplina secondo cui l’imputato deve manifestare personalmente, ovvero a mezzo di procuratore speciale, la volontà di accedere a tale rito. - Sulle caratteristiche del giudizio abbreviato dopo le modificazioni introdotte dalla legge n. 469 del 1999, v. la citata sentenza n. 115/2001 e la citata ordinanza n. 182/2001.
sentenza 57/2005massima n. 29195