Art. 593 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 133 del progetto definitivo era stabilito un termine quinquennale per l'impugnazione del testamento fondata sui vari casi d'incapacità testamentaria. Un rilievo è stato fatto circa l'applicabilità di questo termine. Si è proposto di distinguere tra i casi d'incapacità nascente da minore età e interdizione da un lato e il caso dell'incapacità nascente da insania mentale dall'altro e di applicare il termine quinquennale per l'impugnativa del testamento solamente a quest'ultimo caso. Ma l'innovazione non è sembrata giustificata. Non v'è infatti motivo di adottare un criterio di maggior larghezza per i casi di età minore e d'interdizione. Che anzi queste due cause d'incapacità, essendo fondate, a differenza dell'insania mentale, su fatti immediatamente e facilmente accertabili, consentono agli interessati un più pronto esercizio dell'impugnazione. Ho quindi tenuto fermo per tutti i casi di incapacità il termine quinquennale, il quale varrà ad evitare un prolungato stato d'incertezza nei trapassi ereditari. Ho inoltre migliorato, nel testo coordinato, la dizione dell'art. 591, eliminando l'incertezza che sarebbe potuta sorgere qualora si fosse mantenuta la formulazione dell'art. 133 del progetto definitivo, circa la natura del termine ivi previsto: se cioè di decadenza o di prescrizione. Ho chiarito che si tratta di prescrizione. È da notare che l'articolo in esame non tratta delle incapacità derivanti da sentenza di condanna, le quali naturalmente restano regolate dalla legge penale. DELLA CAPACITÀ DI RICEVERE PER TESTAMENTO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 288
L'art. 593 pone limitazioni alla capacità dei figli naturali non riconoscibili la cui filiazione risulta a norma dell'art. 279. Nella precedente formulazione l'articolo stabiliva che le stesse limitazioni si applicavano ai figli adulterini riconoscibili con decreto reale (art. 252), rendendo possibile il dubbio che l'incapacità ricorresse anche quando questi fossero stati riconosciuti. Ho pertanto modificato, in sede di coordinamento, la dizione dell'articolo in modo che ne risulti chiaro che il trattamento dei figli non riconoscibili non si estende agli adulterini, quando ne sia avvenuto il riconoscimento nelle forme ammesse dall'art. 252 quarto comma. Ho pure completato la disciplina dell'ipotesi prevista nel primo comma dell'articolo, introducendo un limite ulteriore alla capacità di ricevere dei figli non riconoscibili. Avendo infatti considerato che in presenza di un solo figlio legittimo, i figli non riconoscibili, se in numero superiore a due, avrebbero complessivamente assorbito tutta la disponibile, ossia metà del patrimonio, e quindi più di quanto avrebbero potuto ricevere se invece di un figlio legittimo vi fosse stato il coniuge, ho ritenuto necessario stabilire che in nessun caso il gruppo dei figli non riconoscibili possa ricevere più di un terzo dell'eredità; il che ho posto in maggior rilievo nel testo coordinato. Ho inoltre precisato che l'eventuale eccedenza delle disposizioni, verificatasi a favore di uno o di ciascuno dei figli non riconoscibili, deve essere proporzionalmente ripartita fra i figli legittimi e i non riconoscibili, in modo da mantenere il rapporto stabilito dallo stesso primo comma, e da escludere dal concorso su tale eccedenza i figli naturali riconosciuti, di fronte ai quali i non riconoscibili non sono, neppure parzialmente, incapaci. La stessa lacuna ho colmata nel secondo comma dell'articolo in oggetto, attribuendo l'eccedenza al coniuge ed escludendo così ascendenti e fratelli, i quali non devono beneficiare del limite alla capacità dei figli non riconoscibili, posto solo in relazione al coniuge. Ho respinto l'emendamento proposto in ordine alla facoltà dei discendenti legittimi di pagare la porzione spettante ai figli non riconoscibili in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima, per i motivi esposti a proposito dell'analoga disposizione in sede di successione ab intestato. Ho inoltre chiarito, invertendo l'ordine del terzo e del quarto comma del testo precedente, che la stessa facoltà spetta nei confronti dei figli naturali riconoscibili con decreto reale.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art593 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 289