Art. 602 c.c.
Testamento olografo
[1]Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
[2]La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non e' fatta indicando nome e cognome, e' tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
[3]La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verita' della data e' ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacita' del testatore, della priorita' di data tra piu' testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva