Art. 609 c.c. — Malattie contagiose, calamita' pubbliche o infortuni
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[1]Quando il testatore non puo' valersi delle forme ordinarie, perche' si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita' o d'infortunio, il testamento e' valido se ricevuto da un notaio, ((...)) dal conciliatore del luogo, dal podesta' o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di eta' non inferiore a sedici anni.111
[2]Il testamento e' redatto e sottoscritto da chi lo riceve; e' sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
111Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Testo vigente dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998 · versione 137 su Normattiva