Art. 610 c.c.Termine di efficacia

[1]Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

[2]Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena e' possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui e' stato ricevuto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art610 · fonte su Normattiva