Art. 618 c.c.
Casi e termini d'efficacia
[1]Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
[2]Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove e' possibile far testamento nelle forme ordinarie.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva