Art. 613 c.c.
Consegna
[1]Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorita' consolare, il comandante e' tenuto a consegnare all'autorita' medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
[2]Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorita' marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.
[3]Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva