Art. 616 c.c.Testamento a bordo di aeromobile

[1]Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.

[2]Il testamento e' ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando e' possibile, di due testimoni.

[3]Le attribuzioni delle autorita' marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorita' aeronautiche.

[4]Il testamento e' annotato sul giornale di rotta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art616 · fonte su Normattiva