Art. 62 c.c.
Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta
[1]La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 puo' essere domandata quando non si e' potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.
[2]Questa dichiarazione e' pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50.
[3]Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, puo' dichiarare l'assenza dello scomparso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva