Art. 623 c.c.
Comunicazioni agli eredi e legatari
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli e' nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva