Art. 632 c.c.
Determinazione di legato per arbitrio altrui
[1]E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantita' del legato.
[2]Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva