Art. 633 c.c.
Condizione sospensiva o risolutiva
Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Condizione sospensiva o risolutiva
Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Relativamente alla norma, che sancisce la nullità della disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio del terzo (art. 631), è stato rilevato che, mentre nel secondo e nel terzo comma dell'articolo si contempla non soltanto l'arbitrio del terzo, ma anche quello dell'onerato, invece nel primo comma si fa unicamente riferimento all'arbitrio del terzo. Ora, secondo quanto è stato osservato, se si segue il sistema del codice del 1865, che all'art. 834 parla solo di disposizioni rimesse all'arbitrio di un terzo, occorre limitarsi sempre a tale riferimento anche nei commi secondo e terzo dell'articolo, ma se si vuole contemplare esplicitamente l'ipotesi che la scelta possa essere affidata alla persona gravata dalla disposizione, occorre parlare dell'onerato anche nel primo comma dell'articolo. Ma, sebbene la diversità di dizione possa fare apparire a prima vista un certo difetto di euritmia tra le varie parti dell'articolo, tuttavia mi sembra che essa sia giustificata. Basta considerare che sarebbe quanto mai strano far dipendere dall'arbitrio dell'erede l'indicazione dell'erede stesso, ciò che si verificherebbe se nel primo comma, oltre che nel terzo, si facesse menzione dell'onerato. In verità, nel primo comma la previsione dell'arbitrio dell'onerato sarebbe giustificata solo in relazione all'ipotesi dell'indicazione del legatario, in quanto è concepibile che la nomina del legatario sia rimessa all'arbitrio dell'erede o di altro legatario, nel caso di sublegato. Ma per queste ipotesi la nullità della disposizione risulta indirettamente dal secondo comma dell'articolo, il quale, stabilendo entro certi limiti la validità del legato in favore di persona, da scegliersi dall'onerato o da un terzo, lascia argomentare la nullità del legato fuori di tali limiti. Neppure mi è sembrata fondata l'altra osservazione su questo stesso articolo, con la quale si è suggerito di stabilire che, se l'onerato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, questa deve essere fatta con sentenza del tribunale del luogo dell'aperta successione, sentito il pubblico ministero. Solo la materia di carattere contenzioso può esigere che i provvedimenti ad essi relativi siano presi con sentenza, mentre la funzione di arbitratore, quale sembra doversi considerare quella di chi fa la scelta del legatario, può essere più opportunamente esercitata nella forma semplice del decreto. Non sembra poi dubbia la convenienza di devolvere tale compito alla persona singola del presidente, il quale provvederà, assunte opportune informazioni, senza osservare formalità di procedura. È stata, invece, approvata la differente disciplina dettata dal progetto per le due ipotesi previste negli articoli 173 e 174, corrispondenti agli attuali articoli 631 e 632. Mentre infatti nella prima (determinazione della persona, dell'erede o del legatario e della quota di eredità) la validità della disposizione si ha soltanto quando ricorrono le condizioni determinate dal secondo comma dell'art. 631, e negli altri casi non ha rilievo il fatto che l'arbitrio del terzo sia arbitrium merum o arbitrium boni viri, invece nella seconda (determinazione della cosa legata) la disposizione è valida ogni volta che la determinazione debba essere fatta arbitrio boni viri. E l'ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 632 (legato per remunerazione di servizi) non è un'eccezione al principio affermato nel primo comma, ma è appunto un cospicuo esempio di determinazione affidata all'arbitrium boni viri dell'onerato o del terzo. Ho poi coordinato la formulazione dell'art. 632, primo comma, con quella dell'art. 1349. Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art633 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 308
L'ammissibilità in termini generali della condizione risolutiva nelle disposizioni monis causa non è stato immune da critiche. È stato proposto di distinguere tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare e di ammettere per le prime soltanto la condizione sospensiva, per le seconde tanto la sospensiva quanto la risolutiva: e ciò per la preoccupazione di evitare che i diritti acquistati medio tempore dai terzi siano posti nel nulla per effetto della retroattività della condizione. Al riguardo è da considerare anzitutto che, se tale esigenza meritasse di essere soddisfatta. Occorrerebbe bandire in via generale, e quindi anche dalle disposizioni a titolo particolare, l'ammissibilità della condizione risolutiva. Ora è manifesta l'inopportunità pratica di una tale soluzione estrema. Inoltre, a prescindere da questo rilievo, sembra eccessiva la preoccupazione per la sorte degli acquisti fatti medio tempore da terzi, poichè chi contratta con un erede testamentario, seguendo i criteri della normale prudenza, non può fare a meno di accertarsi dell'esatta posizione giuridica dell'erede quale risulta dal testamento, che è soggetto a trascrizione, e perciò acquista dall'erede con piena consapevolezza della sussistenza della condizione e del pericolo della risolubilità dell'acquisto fatto. Del resto le norme relative alla trascrizione e l'art. 524, ultimo comma, eliminano ogni inconveniente pratico su questo punto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 309
Il trattamento delle condizioni impossibili o illecite nelle disposizioni di Ultima volontà è stato oggetto di critiche, per la soppressione che il progetto definitivo aveva fatta della regola tradizionale, risalente al diritto romano, secondo la quale le condizioni impossibili o illecite, apposte nelle disposizioni mortis causa, vittantur sed non vitiant: si è ritenuto preferibile il mantenimento della regola tradizionale, consacrata nell'art. 849 del codice del 1865. Contro l'argomento che essa da valore a una volontà poco seria o poco onesta è stato osservato che tale argomento presuppone che il testatore conosca che la condizione è impossibile o illecita. Se lo ignora - si è detto - rimane il dubbio se la condizione abbia costituito una determinante della sua volontà oppure una semplice sanzione da lui voluta per obbligare l'erede o il legatario all'adempimento della condizione. Si è pertanto proposto di ripristinare la norma dell'art. 849 del codice del 1885, con un opportuno richiamo della disposizione che dichiara la nullità della disposizione per motivo illecito (art. 626), e ciò allo scopo di avvertire l'interprete che, quando la condizione assumesse tale rilievo da palesarsi come motivo determinante della disposizione, sarebbe colpita da nullità la disposizione stessa. Riesaminato attentamente il delicato problema, mi sono indotto ad accogliere la proposta. Mi è sembrata inopportuna l'assolutezza del principio che l'illiceità o l'impossibilità della condizione importi sempre la nullità della disposizione. Occorre pure tener conto dell'eventualità che l'apposizione della condizione non sia stata considerata dal testatore come un tutto inscindibile con la disposizione, in modo da far logicamente presumere che egli avrebbe egualmente disposto se avesse saputo dell'impossibilità o dell'illiceità della condizione. A questa esigenza pratica ben risponde la norma tramandataci dal diritto romano, la cui vitalità attraverso i secoli, nonostante le critiche di parte della dottrina, è prova sicura della sua bontà. Essa, d'altra parte, nel nuovo testo legislativo viene opportunamente coordinata con la disposizione sul motivo illecito, confermandosi quella sana interpretazione che una dottrina autorevole ha dato all'art. 849 del codice del 1865. Benchè ideologicamente il motivo sia diverso dalla condizione, tuttavia in pratica non sarà raro il caso di motivi dedotti sotto sembianza di condizioni. Sarà compito del giudice di ricercare la volontà del testatore, e, qualora si accertasse che la condizione apposta ha costituito in effetti il motivo unico determinante della disposizione, questa sarà assoggettata alla regola sul motivo illecito e come tale ritenuta nulla.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 310