Art. 636 c.c.
Divieto di nozze
[1]E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.
[2]Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non puo' goderne che durante il celibato o la vedovanza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva