Art. 637 c.c.
Termine
Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Termine
Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La variante introdotta nella dizione della prima parte dell'art. 636, relativo alla condizione di celibato e di vedovanza, è dipendente dal ripristino della regola tradizionale sul trattamento delle condizioni illecite o impossibili. È rimasto immutato, nonostante una proposta di emendamento, il secondo comma di questo stesso articolo, il quale limita l'efficacia del legato d'usufrutto, d'uso, d'abitazione, o di pensione o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza alla durata del celibato o della vedovanza. È stato consigliato di limitare la portata di questa disposizione all'ipotesi in cui legataria sia la donna nubile o vedova, in guisa da escludere che l'uomo possa perdere il lascito avuto quando contrae matrimonio e cioè proprio quando, costituendosi una famiglia, ha bisogno di maggiori risorse economiche. Ponendosi da tale punto di vista, occorrerebbe sopprimere del tutto la regola senza far distinzione tra il celibato o la vedovanza dell'uomo o della donna; ma in verità, a ben considerare, la norma non presenta quel carattere di disfavore per le nozze che si è creduto di ravvisarvi. Si tratta di lasciti di natura precaria, che si deve logicamente presumere che alano fatti dal testatore non già per imporre li celibato o la vedovanza, ma in contemplazione del celibato o della vedovanza, come eventualità possibili, e per provvedere ai bisogni della persona finchè si trova in queste condizioni.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 311
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art637 · fonte su Normattiva