Art. 641 c.c.
Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia
[1]Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finche' questa condizione non si verifica o non e' certo che non si puo' piu' verificare, e' dato all'eredita' un amministratore.
[2]Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva