Art. 646 c.c.
Retroattivita' della condizione
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non e' tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si e' verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva