Art. 649 c.c.
Acquisto del legato
[1]Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facolta' di rinunziare.
[2]Quando oggetto del legato e' la proprieta' di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprieta' o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.
[3]Il legatario pero' deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne e' stato espressamente dispensato dal testatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva