Art. 651 c.c.Legato di cosa dell'onerato o di un terzo

[1]II legato di cosa dell'onerato o di un terzo e' nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In quest'ultimo caso l'onerato e' obbligato ad acquistare la proprieta' della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma e' in sua facolta' di pagarne al legatario il giusto prezzo.

[2]Se pero' la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprieta' del testatore al momento della sua morte, il legato e' valido.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art651 · fonte su Normattiva