Art. 652 c.c. — Legato di cosa solo in parte del testatore
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato e' valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volonta' del testatore di legare la cosa per intero, in conformita' dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva