Art. 654 c.c.Legato di cosa non esistente nell'asse

[1]Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

[2]Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantita' determinata, il legato ha effetto per la quantita' che vi si trova.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art654 · fonte su Normattiva