Art. 661 c.c.
Prelegato
Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredita' si considera come legato per l'intero ammontare.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Prelegato
Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredita' si considera come legato per l'intero ammontare.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La disposizione dell'art. 649, peraltro, presenterebbe l'inconveniente che, se il legatario non rinunziasse al legato, ma, nello stesso tempo, non ne chiedesse l'esecuzione, si determinerebbe una situazione d'incertezza per un tempo indefinito, a scapito di legittime aspettative di altri interessati, come, p. e., l'onerato o i legatarii sostituiti. Ho pertanto formulato in sede di coordinamento la disposizione dell'articolo 650, che rende possibile una speciale azione, modellata sull'actio interrogatoria prevista dall'art. 481, perchè sia fissato un termine entro il quale il legatario dichiari se intenda rinunziare al legato o no. Naturalmente non si poteva, se il termine trascorre senza risposta, stabilire che s'intende esercitata la rinunzia giacchè, essendo l'acquisto avvenuto ipso iure all'apertura della successione, esso non può venir meno in base ad una presunzione. La conseguenza è invece che il legatario perde la facoltà di rinunziare.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 318
L'art. 196 del testo precedente disponeva che, se il testatore ha legato cosa che sapeva non appartenergli, l'onorato ha facoltà di pagare al legatario il prezzo della cosa legata; ma taceva interamente circa il contenuto dell'obbligazione. La norma era incompiuta; e pertanto mi è sembrato opportuno, anche per coordinare la disciplina della materia, con l'altra, che le è strettamente connessa, considerata la posizione dell'onerato, degli effetti della vendita della cosa altrui (art. 1478), chiarire espressamente che l'onerato ha obbligo di acquistare la proprietà della dosa dal terzo e di trasferirla al legatario, ferma rimanendo la facultas solutionis mediante pagamento del prezzo. Inoltre ho espressamente stabilito, com'era stato proposto, che l'onerato, se si avvale della facoltà, deve il giusto prezzo. Ho così precisato che al legatario spetta il valore venale della cosa e non quello che può desumerei da elementi contingenti o da apprezzamenti soggettivi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 319
L'art. 194 del progetto definitivo, nel parlare del legato di genere, limitava espressamente la disposizione alle cose mobili in conformità dell'art. 840 del codice del 1865. Ho ritenuto opportuno sopprimere tale limitazione. Non vi è dubbio infatti che, almeno da un punto di vista teorico, anche i beni, immobili possano essere oggetto di obbligazioni generiche. S'intende, però, che la validità del legato generico di cose immobili è subordinata all'applicabilità chiara e precisa, nel caso concreto, del concetto di genus, perchè altrimenti si dovrebbe ritenere che il legato ha per oggetto una cosa indeterminata con la conseguenza della sua nullità.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art661 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 320